L’art. 110 Codice privacy prevede che, in mancanza di consenso dell’interessato, il secondary use dei dati precedentemente raccolti ai fini di ricerca scientifica è possibile in presenza di un motivato parere del Comitato Etico competente e di una consultazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali.
Può il Comitato Etico sospendere l’iter di approvazione del programma di ricerca per valutazioni in tema privacy, ed essere “filtro” dell’accesso al Garante?
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Una controriforma necessaria: stop all’obbligo di consultazione preventiva al Garante per gli studi clinici
Stop all’obbligo di consultazione preventiva al Garante Privacy per i clinical trial: verso una ricerca scientifica libera? Un primo commento al DDL di riforma del