I poteri sospensivi dei CE nel secondary use

L’art. 110 Codice privacy prevede che, in mancanza di consenso dell’interessato, il secondary use dei dati precedentemente raccolti ai fini di ricerca scientifica è possibile in presenza di un motivato parere del Comitato Etico competente e di una consultazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali.
Può il Comitato Etico sospendere l’iter di approvazione del programma di ricerca per valutazioni in tema privacy, ed essere “filtro” dell’accesso al Garante?
Leggi tutto

Condividi su facebook
Facebook
Condividi su twitter
Twitter
Condividi su linkedin
LinkedIn
Condividi su telegram
Telegram
Condividi su whatsapp
WhatsApp
Condividi su email
Email

Leggi anche

Telecamere senza cartelli

Telecamere senza cartelli. L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali sanziona un comune e ammonisce la società installatrice. Una sintesi del provvedimento del 22

Leggi Tutto »