L’art. 110 Codice privacy prevede che, in mancanza di consenso dell’interessato, il secondary use dei dati precedentemente raccolti ai fini di ricerca scientifica è possibile in presenza di un motivato parere del Comitato Etico competente e di una consultazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali.
Può il Comitato Etico sospendere l’iter di approvazione del programma di ricerca per valutazioni in tema privacy, ed essere “filtro” dell’accesso al Garante?
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Il garante privacy a tutela dell’oblio oncologico
Vigilare sull’applicazione dell’ oblio oncologico: il ruolo proattivo del Garante per la Protezione dei dati Personali nell’opera di sensibilizzazione e informazione degli ex-pazienti ontologici e